Art. 85 — Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio
Art. 15 bis, c. 3, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/80 1. Continuano ad essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio i mutui in corso di ammortamento contratti con la BEI dagli istituti di credito a medio termine, dagli enti pubblici e dalle societa' concessionarie di pubblici servizi per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva