Art. 31
[1]concernenti i prestiti esteri
[2]I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui al precedente articolo 28, comma terzo, n. 1, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI.(1) Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dello articolo 29 nonche' dell'articolo 30, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.(2) Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI puo' essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonche' per il finanziamento dei progetti speciali.(3) La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, puo' contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sara' portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.
[3](1) Art. 20, c. 1°, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Idem, c. 3°
[6](4) Idem, c. 4°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva