Art. 88
Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici
[1]Art. 18, c. 1, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. Il Ministro dei lavori pubblici determina, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunita' montane delle regioni Campania e Basilicata.
[2]Art. 14 undecies, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 2. Il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
[3]Art. 21, c. 5, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 3. Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un piu' puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva