Art. 90 — Sanzioni penali
[1]Art. 15 quater, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 1. Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono aumentate fino alla meta'. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale.
[2]Art. 11, c. 2 e 3, D.L. n. 799/80, conv. con mod. L.n. 875/80 2. L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarieta' appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi dell'articolo 314 del codice penale.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva