Art. 68Benefici a favore dei supplenti delle scuole private

Art. 11 bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984 1. I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art68 · fonte su Normattiva