Art. 93

(Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni) Art. 7, c. 5, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982; Art. 3, c. 3 ter D.L. n. 114/85, conv. con mod. L.n. 211/1985 1. Le somme eventualmente gia' riscosse in base all'articolo 7 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora entro il 31 dicembre 1985 non sia stata completata la riparazione.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art93 · fonte su Normattiva