Art. 13
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[1]Per ottenere il contributo statale di cui al n. 1 del precedente articolo, i proprietari di fabbricati urbani o rustici danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda, che puo' essere trasmessa pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.
[2]La domanda deve essere corredata del progetto e, pei lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.
[3]Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva