Art. 10
Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresi', al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva