Art. 17
Contributi a favore del Fondo
Salvo quanto e' disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 e' ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile. I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta. La restituzione avviene senza interessi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1952, n. 212
1La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 11) che "Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile".
Testo vigente dal 13 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva