Art. 15
Istituti ammessi a concedere prestiti
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'istituto nazionale delle assicurazioni, le societa' di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le societa' esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva