Art. 18 — Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo
Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo. Il contributo e' dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsti dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune. Il contributo e' dovuto per l'intero anno ed e' indipendente dalla persona del titolare, nonche' dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilita', senza stipendio o con stipendio ridotto ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilita', aspettativa o qualsiasi altro motivo. Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1952, n. 212
1La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 11) che "Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile".
Testo vigente dal 13 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva