Art. 261
[1]La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, o dei canoni d'uso, e' eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto, ed il relativo importo e' versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.
[2]Il pagamento deve essere fatto in 6 rate bimestrali eguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.
[3]In deroga al disposto del comma precedente, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche o popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal l° gennaio 1933, deve essere fatto in 12 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.
[4]Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali deve essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.
[5]Analoga deroga pel pagamento dei canoni di ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone e pel versamento in Tesoreria degli importi relativi puo' essere adottata con decreto del prefetto della provincia, sentiti l'ufficio del Genio Civile competente e la Regia intendenza di finanza.
[6]Nel caso di vendita in unica soluzione a norma del quarto comma dell'art. 258, il prezzo dell'alloggio e' versato direttamente in Tesoreria dall'acquirente prima della stipula del contratto.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva