Art. 24
Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti
Non possono ottenere prestiti:
- a)coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
- b)gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta', se uomini e cinquantacinque, se donne;
- c)coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
- d)coloro che non siano in attivita' di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva