Art. 30Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali - Azioni per mancato versamento

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla, all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario puo' richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario puo' esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art30 · fonte su Normattiva