Art. 34 — Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311
Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311
Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 274-duodecies — Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso. L'inadempimento e' contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo…
Art. 96-quater — Esclusione
Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo…
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311…
Art. 274-undecies — Poteri dell'IVASS
… riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacita' del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate…
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15…
Art. 301 — Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese dirette…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art34 · fonte su Normattiva