Art. 34 — Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo
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Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa e' nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i precedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.
Testo vigente dal 29 aprile 1950 al 1 gennaio 2005 · versione 0 su Normattiva