Art. 35Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non puo' eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi e' riecuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facolta' di cui all'art. 45.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art35 · fonte su Normattiva