Art. 46 — Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva