Art. 11

[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme gia' concesse alle societa' cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di £. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilita' del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state gia' finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessita' di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratto in relazione al loro programma costruttivo.

[2]I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5% annuo e ammortizzabili in non piu' di 50 anni, sono concessi alle condizioni e cautele da stabilirsi, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, dal Ministro per le comunicazioni.

[3]Per la gestione dei mutui suindicati e di quelli gia' concessi sullo stesso Fondo o ad esso devoluti, e' istituito, fra l'Amministrazione delle ferrovie e la Cassa depositi e prestiti, uno speciale conto corrente nel quale sono iscritti i prelevamenti per mutui autorizzati ed i versamenti annuali per interessi e quote di ammortamento.

[4]Altro conto corrente e' istituito fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ciascuna cooperativa mutuataria per i pagamenti e per le riscossioni, in esse compresa una quota del 0,10 per cento per spese generali sull'ammontare dei capitali mutuati.

[5]Le cooperative mutuatarie tengono, in confronto di ciascun socio assegnatario, apposito conto corrente individuale dove vengono iscritti il costo dell'alloggio ed i versamenti mensili effettuati per interessi e quote di ammortamento.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art11 · fonte su Normattiva