Art. 367
[1]Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale hanno facolta' - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti - di versare in tutto od in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto mutuatario, con l'assenso del Ministro per le finanze che determinera' anche il saggio d'interesse.
[2]L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potra' eccedere la somma di quindici milioni.
[3]Il conto corrente e' intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, man mano che dispone i pagamenti sui mutui concessi dopo la prestazione delle prescritte garanzie, esegue nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla Tesoreria centrale ovvero alla competente Sezione di R. Tesoreria provinciale.
[4]Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente, la Cassa depositi e prestiti accredita, per ciascun mutuo concesso, all'ente finanziatore gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso da capitalizzarsi alla fine di ogni anno a termini dell'art. 384, terzo somma.
[5]Gli interessi spettanti sul conto corrente all'Istituto nazionale sono, dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi a sensi del disposto del comma precedente.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva