Art. 51 — Facolta' dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 11 — Regolazione della facolta' di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facolta' di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario e' regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto non e' contemplato in dette leggi si applicano …
Art. 5 — Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato…
Art. 13 — Personale assunto con contratto a tempo determinato
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due …
Art. 6 — Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilite nel rapporto di impiego o di lavoro, siano…
Art. 7 — Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facolta' di cessione
La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni…
Art. 55
(Applicabilita' di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni). Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art51 · fonte su Normattiva