Art. 70Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessita' e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art70 · fonte su Normattiva