Art. 70 — Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessita' e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva