Art. 16
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Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le societa' di assicurazione legalmente esercenti nel Regno, gli istituti e le societa' esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo a in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva