Art. 16

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[1]Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le societa' di assicurazione legalmente esercenti nel Regno, gli istituti e le societa' esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo a in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

[2]((Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito condizioni di tasso e accessori piu' onerose di quelle adottate dal e Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato)).

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 28 febbraio 1948 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art16 · fonte su Normattiva