Art. 16
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[1]Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le societa' di assicurazione legalmente esercenti nel Regno, gli istituti e le societa' esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo a in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
[2]((Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito condizioni di tasso e accessori piu' onerose di quelle adottate dal e Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato)).
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 28 febbraio 1948 · versione 1 su Normattiva