Art. 18
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[1]Salvo quanto e' disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari dello Stato e degli enti indicati negli articoli 10 e 11, e' ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile.
[2]Ai salariati dello Stato e degli altri enti sopra indicati e' ritenuto, a favore del Fondo, ogni mese, sul salario, un contributo di centesimi cinquanta.
[3]I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
[4]L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a, quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
[5]La restituzione avviene senza interessi.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva