Art. 18

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[1]Salvo quanto e' disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari dello Stato e degli enti indicati negli articoli 10 e 11, e' ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile.

[2]((Ai salariati dello Stato e degli altri enti sopraindicati e' ritenuto, a favore del Fondo, ogni mese un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire del salario lordo mensile)).

[3]I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

[4]L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a, quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.

[5]La restituzione avviene senza interessi.

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art18 · fonte su Normattiva