Art. 23
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[1]La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' deliberata da un Comitato costituito dai cinque membri effettivi e cinque supplenti, designati rispettivamente dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per le associazioni fasciste dei dipendenti dello Stato, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi o prestiti, dalla Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale del Ministero delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato.
[2]Il Comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato per le finanze o, in mancanza, dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
[3]Dopo l'estinzione del debito di cui al primo emanala dell'art. 74 il membro designato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato.
[4]Il Comitato valuta la possibilita' ed opportunita' di concedere il prestito in relazione alle disponibilita' del Fondo ed alle condizioni del richiedente. Le deliberazioni del Comitato sono insindacabili nel merito.
[5]La somministrazione del prestito deve essere fatta al mutuatario in persona propria; escluso qualunque avente causa.
[6]La morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita risolve la concessione.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva