Art. 23
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[1]((La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal Capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vicepresidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioe':
- 1)due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
- 2)uno effettivo e uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
- 3)quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 74, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato.
[2]L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.
[3]Spetta inoltre al Comitato:
- a)proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- b)approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
- c)proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 27, nonche' della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 28;
- d)determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 51;
- e)deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprieta' del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'Ufficio tecnico erariale;
- f)deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.
[4]Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
[5]Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.
[6]La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
[7]In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita la concessione si ha come non avvenuta)).
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva