Art. 24
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[1]((L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo' contrarie che un prestito quinquennale, ovvero un prestito corrispondente alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 27 dicembre 1947 · versione 1 su Normattiva