Art. 24

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[1]((L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo' contrarie che un prestito quinquennale, ovvero un prestito corrispondente alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

[2]La quota mensile di stipendio cedibile nelle cessioni consentite da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario o da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9, non puo' superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5)).

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 27 dicembre 1947 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art24 · fonte su Normattiva