Art. 24
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[1]((L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo' contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
[2]Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di eta' per il loro collocamento a riposo.
[3]Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale")).
Testo vigente dal 27 dicembre 1947 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva