Art. 25
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[1]Non possono ottenere la garanzia di cui al n. 1 o i prestiti diretti di cui al n. 2 dell'art. 17:
- 1)coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
- 2)gl'impiegati che abbiano compiuto o compiano il sessantacinquesimo anno di eta' entro il mese successivo a quello in cui la garanzia o il prestito diretto dovrebbe concedersi ed i salariati che, nello stesso termine, abbiano compiuto o compiano sessanta anni di eta' se uomini e cinquantacinque se donne;
- 3)coloro che non dimostrino di avere gia' adempiuto agli obblighi di leva o che, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, non prestino servizio effettivo. La disposizione non si applica a chi si trovi in regolare congedo nonche' agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9.
[2]L'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato puo' negare il prestito diretto, come anche la garanzia, quando si preveda prossima la cessazione dal servizio; o sia in corso procedimento disciplinare a carico del richiedente ed in ogni altro caso in cui ritenga e giudichi insindacabilmente che la concessione della garanzia o del prestito diretto esporrebbe il Fondo a rischi eccezionali.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva