Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
((Non possono ottenere prestiti:
- a)coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
- b)gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta' se uomini e cinquantacinque se donne;
- c)coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva o che non siano in attivita' di servizio. La disposizione non si applica agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9)).
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva