Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

((Non possono ottenere prestiti:

  • a)coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
  • b)gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta' se uomini e cinquantacinque se donne;
  • c)coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva o che non siano in attivita' di servizio. La disposizione non si applica agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9)).

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art25 · fonte su Normattiva