Art. 27
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[1]Gli interessi dovuti agli istituti mutuanti sono liquidati col metodo a scalare, al tasso del quattro per cento nel caso di prestiti concessi sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al tasso contrattuale nel caso di prestiti concessi da altri istituti. Gli interessi sono trattenuti in anticipo, all'atto della somministrazione del mutuo.
[2]La estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito e' somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva