Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
((Gli interessi sono liquidati col metodo a scalare, al tasso del 4,50 per cento, modificabile, s conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito "La estinzione di ciascun prestito ha inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito e' somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese)).
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva