Art. 28
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Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito garantito o concesso direttamente sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
- a)una somma calcolata in ragione di 0,50 per cento, per spese di amministrazione;
- b)un premio compensativo dei rischi della operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili in cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili in dieci anni.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva