Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
((Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
- a)una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale;
- b)un premio compensativo dei rischi della operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili sino a cinque anni, ed al quattro per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale)).
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva