Art. 51

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[1]E' istituito un conto corrente infruttifero presso la Regia tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazione di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.

[2]Per rendere fruttifere le disponibilita' liquide eccedenti il presumibile fabbisogno di un mese, il Fondo tiene aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente fruttifero, al saggio dei depositi volontari presso la Cassa medesima. A tale conto affluiscono le eccedenze prelevate dal conto corrente infruttifero di cui al comma precedente e da esso si eseguono i prelevamenti a favore del tesoriere centrale, necessari per rifornire il conto corrente infruttifero.

[3]Sui prelevamenti del conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, il controllo della Corte dei conti viene esercitato in sede preventiva.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art51 · fonte su Normattiva