Art. 51

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[1]E' istituito un conto corrente infruttifero presso la Regia tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazione di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.

[2]((E' istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessita' correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro)).

[3]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 6 FEBBRAIO 1946, N. 103)).

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art51 · fonte su Normattiva