Art. 56
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[1]Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto nel titolo stesso, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 7; 14, 15, 24, 25, 30 primo comma, 39 primo e secondo comma, 40, 41 primo e ferzo comma, 43, 44 e 48 comma primo, terzo e quarto, sostituendosi all'amministrazione dello Stato quella alla cui dipendenza l'impiegato o salariato cedente presta servizio.
[2]Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti a termini del penultimo comma dell'art. 44, anche sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o salariati indicati nell'art. 53, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.
[3]Non si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi o sussidi per assistenza, sanitaria conferiti agli impiegati e salariati di cui al presente titolo.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva