Art. 56
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[1]((Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 15, 24, 25, 30, primo comma, 36, primo comma, 39, primo e secondo comma, 40, 41, primo e terzo comma, 43, 44 e 48, comma primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato, quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio)).
[2]Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti a termini del penultimo comma dell'art. 44, anche sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o salariati indicati nell'art. 53, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.
[3]Non si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi o sussidi per assistenza, sanitaria conferiti agli impiegati e salariati di cui al presente titolo.
Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva