Art. 6
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[1]Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilita' nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.
[2]I prestiti possono essere contratti soltanto per periodi di cinque e dieci anni, salva l'applicazione dell'art. 14.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva