Art. 6

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[1]Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilita' nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

[2]((I prestiti possono essere contratti soltanto per periodi di cinque e dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 14 e 24)).

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art6 · fonte su Normattiva