Art. 6 (Allegato 3)

1. Fatture e altri documenti di cui agli articoli 9 e 10 della tariffa, allegato 3 riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. 2. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~allegato-3-art6 · fonte su Normattiva