Art. 8 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

[1]1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

  • a)recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti............ le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.......................... 3% 37 c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...................................... 1% 70 d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000 4 e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto....................... L. 50.000 4 f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000 4 g) di omologazione............................ L. 50.000 4 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento

[2]Note:

  • I)I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.
  • II)Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.
  • II-bis)I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa. 32
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

L. 23 dicembre 2000 n. 388

32

con decorrenza dal 10 marzo 2001

La L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha disposto (con l'art. 33 comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 10 marzo 2001.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 18/06/2003 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli".

Corte Costituzionale

70

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 177 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziche' in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".

Testo vigente dal 20 luglio 2017 al 1 gennaio 2027 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art8 · fonte su Normattiva