Art. 121
[1]Dilazione del versamento (articolo 38 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Il contribuente puo' eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 120 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non e' ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 118. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 3. Il mancato pagamento della somma pari al 20 per cento dell'imposta autoliquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi. 4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- a)insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000;
- b)tardivo versamento della somma pari al 20 per cento, non superiore a sette giorni. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione. 6. Si applica l'articolo 96, commi 5 e 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva