Art. 114

[1]Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

  • a)le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  • b)le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  • c)la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  • d)i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • e)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141));
  • f)i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
  • g)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e);
  • h)le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • i)il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  • l)il valore netto dell'asse ereditario;
  • m)le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • n)il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio. 3. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente. 4. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art114 · fonte su Normattiva