Art. 124

[1]Riscossione coattiva e prescrizione (articolo 41 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'articolo 112. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art124 · fonte su Normattiva