Art. 126

[1]Disposizioni testamentarie impugnate o modificate (articolo 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'articolo 113, comma 6, o dell'articolo 125, comma 1, lettera d).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art126 · fonte su Normattiva