Art. 131
[1]Notificazioni (articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Gli avvisi previsti nella presente parte III sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.
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