Art. 136
[1]Applicazione dell'imposta in misura fissa (articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:
- a)per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall'articolo 98, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
- b)per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettere h) e i). 2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'articolo 134.
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